A - GLOSSARIO in collaborazione con Boreatti Colangelo Studio Legale Associato

23 July 2026

- ABUSO EDILIZIO: Nell’ordinamento italiano indica qualsiasi intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione o modifica) eseguito senza le necessarie autorizzazioni amministrative oppure in difformità rispetto al progetto approvato dal Comune. Si tratta di un illecito di natura amministrativa che, nei casi più gravi, costituisce anche reato penale edilizio (punito dall’art. 44 del Testo Unico Edilizia). Il termine copre una vasta gamma di violazioni legate all’attività costruttiva: dalla realizzazione integralmente abusiva di edifici o ampliamenti, fino a difformità parziali rispetto ai titoli abilitativi ottenuti . In ogni caso, l’abuso edilizio comporta conseguenze legali quali ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie e preclusioni alla legittima utilizzazione o compravendita dell’immobile interessato.

- ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA': E' una delle modalità di acquisto dell'eredità che si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente e inequivocabilmente la volontà di accettare, senza una dichiarazione espressa. Ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita si realizza quando l'erede realizza atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Non è sufficiente un comportamento meramente conservativo o di amministrazione temporanea del patrimonio ereditario. La giurisprudenza ha comunque precisato che costituiscono accettazione tacita atti dispositivi del patrimonio ereditario (ad esempio, la vendita di un bene ereditario) o l'esercizio di diritti successori incompatibili con la rinuncia. Tuttavia, l'interpretazione degli atti deve essere rigorosa, in quanto l’accettazione dell’eredità comporta l’assunzione delle passività ereditarie senza beneficio d’inventario, salvo espressa richiesta di accettazione con beneficio.

- ADDIZIONI E ACCESSIONI NELL'USUFRUTTO: Sono istituti che riguardano gli incrementi o le migliorie apportate al bene oggetto di usufrutto durante la durata del diritto.
Le "addizioni" sono opere o miglioramenti che l’usufruttuario può apportare al bene, purché non ne alterino la destinazione e siano removibili al termine dell’usufrutto. L’usufruttuario ha diritto di togliere le addizioni, salvo che il proprietario preferisca ritenere le opere, corrispondendo un’indennità (art. 985 c.c.).
Le "accessioni", invece, sono gli incrementi naturali o artificiali che si uniscono al bene oggetto di usufrutto (ad esempio, frutti naturali, costruzioni, alluvioni). Secondo l’art. 983 c.c., le accessioni spettano al proprietario, ma l’usufruttuario ha diritto ai frutti prodotti durante l’usufrutto.
Detto in altri termini: le addizioni riguardano le migliorie apportate dall’usufruttuario, mentre le accessioni sono gli incrementi che si uniscono al bene, con disciplina specifica per la restituzione e l’indennizzo alla fine dell’usufrutto (artt. 983, 985, 986 c.c.).

- AFFARE CONCLUSO: Nel settore immobiliare si parla di affare concluso quando venditore e acquirente raggiungono un accordo vincolante sugli elementi essenziali della compravendita, grazie all'attività svolta dall'agente immobiliare.
Molti ritengono che l'affare si concluda soltanto con la firma del rogito notarile. In realtà, dal punto di vista giuridico, ciò non è sempre necessario.
Ai fini del diritto alla provvigione, è normalmente sufficiente che le parti abbiano raggiunto un accordo valido e vincolante, ad esempio attraverso una proposta d'acquisto accettata e regolarmente comunicata all'altra parte.
Da quel momento, venditore e acquirente assumono reciproci impegni e l'agente immobiliare può maturare il diritto al compenso previsto per l'attività di mediazione svolta.

- AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: La "prima casa" (da non confondere con l’abitazione principale) in linea generale possiamo qualificarla come la prima abitazione acquistata da una persona.
Ora la questione non è di poco conto se considerate che se un immobile assume detta qualifica sono previste importanti agevolazioni fiscali sia durante il rogito sia in sede di dichiarazione del reddito.
Basti pensare all’Imposta di registro ridotta al 2% del valore catastale o alla detrazione del 19% sulle spese notarili fino a 4.000€.
Attenzione a due profili.
Il primo è che per poter usufruire di queste agevolazioni la persona dell’acquirente e l’immobile devono possedere determinate caratteristiche.
Il secondo è che non dobbiamo pensare di poter usare in maniera indifferente, come se fossero la stessa cosa, l’espressione "prima casa" e quella di '"abitazione principale".
Non va sottaciuto però che anche per quest’ultima sono previste delle agevolazioni.

- AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: E' la figura che rappresenta legalmente il condominio e si occupa della gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio, in esecuzione delle delibere assembleari e nell’interesse di tutti i condomini. La sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di otto (art. 1129 c.c.) e può essere affidata a una persona fisica o a una società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. I suoi compiti sono stabiliti dagli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile e comprendono, tra gli altri, la convocazione dell’assemblea, la tenuta della contabilità, la riscossione delle quote, la cura dell’esecuzione dei lavori sulle parti comuni, la redazione e presentazione del rendiconto annuale, nonché la gestione dei rapporti con fornitori e pubbliche amministrazioni. L’amministratore ha anche il dovere di attivarsi per il recupero delle morosità, entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto. Può essere revocato in qualunque momento dall’assemblea oppure, nei casi di gravi irregolarità, dal giudice su ricorso dei condomini. È tenuto a rispettare precisi obblighi di trasparenza, aggiornamento professionale e conservazione della documentazione. In quanto soggetto responsabile del trattamento dei dati personali dei condomini, deve inoltre agire nel rispetto della normativa sulla privacy.

- APE: L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che certifica la prestazione energetica di una unità immobiliare, attribuendole una classe energetica su una scala che va dalla A4 (massima efficienza) alla G (minima efficienza).
Redatto da un tecnico abilitato e indipendente, l’APE indica i principali parametri energetici dell’immobile, il consumo annuo di energia primaria e fornisce raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni.
L'APE è obbligatorio per la vendita, la locazione, la nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti, nonché per qualsiasi annuncio pubblicitario che promuova un immobile.
Il mediatore immobiliare è tenuto a informare il cliente della classe energetica e dell’indice di prestazione già in fase di pubblicizzazione e a verificare la consegna dell’APE ai fini della stipula dei contratti.

- ATTO PUBBLICO: L’atto pubblico è il documento che viene redatto da un notaio e che formalizza l’atto di compravendita di un immobile ossia il trasferimento del diritto.
L’atto viene redatto dal notaio, pubblico ufficiale, alla presenza delle parti (venditore e acquirente), che dichiarano la loro volontà. Esperite le formalità l’atto viene letto, sottoscritto e conservato dal notaio, che ne assicura l’autenticità e la data certa. Il notaio provvede inoltre alla registrazione e alla trascrizione nei registri immobiliari, rendendo l’atto opponibile ai terzi.