C - GLOSSARIO in collaborazione con Boreatti Colangelo Studio Legale Associato

23 July 2026

- CANONE CONCORDATO: Tipologia di contratto di locazione abitativa disciplinata dall’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, nella quale il canone di locazione non è liberamente determinato dalle parti, ma deve rientrare nei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi Territoriali sottoscritti tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori nel Comune in cui è situato l’immobile.
Elementi essenziali:
• Canone determinato secondo parametri e fasce di oscillazione previste a livello locale.
• Durata minima di 3 anni (con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni).
• Accesso ad agevolazioni fiscali, tra cui l’aliquota ridotta della cedolare secca (10% nei Comuni ad alta tensione abitativa).
• Necessaria attestazione di rispondenza del contratto agli Accordi Territoriali, ove richiesta.
Il canone concordato si distingue dal contratto a canone libero in quanto il corrispettivo è vincolato a criteri predeterminati e non rimesso alla libera autonomia negoziale delle parti.

- CAPACITA' DI DISPORRE: E' l'idoneità giuridica di un soggetto a compiere validamente atti di disposizione del proprio patrimonio, ossia a trasferire, modificare o estinguere diritti patrimoniali tramite atti negoziali (come vendite, donazioni, testamenti). Essa presuppone la capacità di agire, cioè la possibilità di esercitare personalmente i propri diritti e assumere obblighi (art. 1 c.c.; art. 1425 c.c.). In ambito successorio, la capacità di disporre per testamento è disciplinata dall'art. 591 c.c., che stabilisce chi può validamente disporre delle proprie sostanze "per testamento" e le ipotesi tassative di incapacità. La capacità di disporre può essere limitata o esclusa dalla legge in presenza di particolari condizioni personali (minore età, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

- CAPARRA PENITENZIALE: La caparra penitenziale è una somma di denaro (o altra cosa fungibile) che una parte versa all’altra al momento della stipula del contratto "a garanzia del recesso". Prevedendo tale possibilità, le parti concordano fin dall’inizio l’ipotesi che il contratto possa venir sciolto unilateralmente.
Introducendo nel contratto la clausola che la prevede semplicemente le parti stabiliscono in anticipo le conseguenze economiche dello scioglimento.
Perché ricordiamo che:
.se recede chi ha dato la caparra, questi perde la somma versata;
.se recede chi ha ricevuto la somma di denaro, è tenuto a versare il doppio.

- CATASTO: Sistema pubblico gestito dall’Agenzia delle Entrate, finalizzato alla rilevazione, identificazione e classificazione degli immobili presenti sul territorio nazionale, a fini fiscali e statistici.
È articolato in due sezioni:
• Catasto dei fabbricati: registra le unità immobiliari urbane, attribuendo a ciascuna una categoria catastale e una rendita catastale;
• Catasto terreni: registra la consistenza, qualità e destinazione agricola dei terreni, con l’indicazione delle particelle e dei proprietari.
Il Catasto non ha valore probatorio sulla titolarità giuridica dei beni, ma esclusivamente descrittivo e fiscale (art. 1 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652).

- CATEGORIA CATASTALE: Una classificazione ufficiale utilizzata per identificare, in modo omogeneo e normato, le diverse tipologie di edifici o unità immobiliari in base alla loro destinazione d’uso, caratteristiche costruttive, funzionalità e uso. Questa classificazione consente di attribuire una rendita catastale, definire il valore dell’immobile e applicare correttamente normative fiscali e urbanistiche.
Le categorie catastali comprendono gruppi come:
• Edifici residenziali e assimilabili
• Edifici per uffici e attività assimilabili
• Edifici per ospedali, case di cura
• Edifici per attività ricreative, culturali, di culto
• Edifici commerciali e assimilabili
• Edifici sportivi
• Edifici scolastici
• Edifici industriali e artigianali
Questa classificazione è prevista e regolamentata da norme come il DPR 412/93 e dalla normativa catastale di settore.

- CERTIFICATO DI SUCCESSIONE: Attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione agli uffici fiscali e serve unicamente ai fini tributari, in particolare per la liquidazione delle imposte dovute per il trasferimento mortis causa dei beni. Non è un atto che prova l’acquisto dell’eredità né è necessario ai fini della validità del trasferimento successorio, tuttavia in ambito immobiliare è richiesto per completare gli adempimenti fiscali e catastali propedeutici alla vendita degli immobili ereditati.

- CLASSE ENERGETICA: La classe energetica rappresenta la categorizzazione degli edifici o delle unità immobiliari in base al loro livello di prestazione energetica, espressa in termini di fabbisogno annuo di energia primaria non rinnovabile per metro quadrato di superficie utile.
La scala, definita dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, è articolata in dieci livelli, dalla classe A4 (massima efficienza energetica) alla classe G (minima efficienza energetica).
Ogni classe sintetizza la qualità energetica complessiva di un immobile, influenzandone direttamente il valore di mercato, la commerciabilità e i costi di gestione. La classe energetica è obbligatoriamente indicata nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai fini della vendita, della locazione o della pubblicità degli immobili.

- COMODATO PRECARIO: Il comodato precario è una forma di comodato (prestito gratuito) privo di un termine di durata determinato, che consente al proprietario del bene di richiederne la restituzione in qualsiasi momento, anche senza preavviso, purché motivata da un proprio bisogno sopravvenuto. L’articolo di riferimento è l’articolo 1810 c.c.: “Se non è stato convenuto un termine per la restituzione, questa può essere richiesta in qualunque momento.”Il termine precario richiama la natura instabile e revocabile del rapporto: l’occupazione dell’immobile avviene per mera tolleranza del comodante, senza garanzie di durata o tutela per il comodatario. A differenza del comodato ordinario, che prevede una durata concordata e tutela il diritto dell’occupante fino alla scadenza, il comodato precario può essere interrotto unilateralmente in qualunque momento. In ambito immobiliare l’utilizzo del comodato precario si riscontra frequentemente in contesti familiari o informali (es. genitori che concedono l’uso di un immobile a un figlio), ma può costituire un ostacolo alla libera disponibilità del bene. In sede di compravendita, la presenza di un comodatario privo di titolo scritto o senza termine certo può comportare ritardi nella liberazione dell’immobile, difficoltà nella trattativa o contenziosi successivi.

- COMUNIONE EREDITARIA: Si verifica quando più persone (coeredi) sono chiamate a subentrare nei diritti e obblighi relativi ad un patrimonio ereditato. Ogni coerede ha una quota di proprietà indivisa sugli immobili ereditati. La vendita di un immobile in comunione ereditaria richiede l’accordo di tutti i coeredi.

- CONSOLIDAZIONE: Nel diritto di usufrutto, la "consolidazione" è il fenomeno per cui, al verificarsi di una causa estintiva dell’usufrutto (ad esempio la morte dell’usufruttuario), il diritto di usufrutto si riunisce alla nuda proprietà, determinando la piena proprietà in capo al nudo proprietario. In altre parole, la consolidazione segna la fine della separazione tra usufrutto e nuda proprietà: il nudo proprietario acquista la piena disponibilità del bene, senza più limitazioni derivanti dall’usufrutto.

- CONTRATTO STUDENTI UNIVERSITARI: Tipologia di contratto di locazione abitativa disciplinata dall’art. 5, comma 2, della Legge 431/1998, destinata a studenti iscritti a corsi universitari che trasferiscono temporaneamente la propria residenza in un Comune diverso da quello di provenienza.
Elementi essenziali:
• Durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.
• Canone determinato secondo i parametri previsti dagli Accordi Territoriali del Comune in cui è situato l’immobile.
• Facoltà di recesso anticipato da parte dello studente per gravi motivi, con preavviso nei termini contrattualmente previsti.
• Obbligo di utilizzo dello schema ministeriale tipo previsto dalla normativa vigente.
Il contratto per studenti universitari è un contratto “tipizzato”, con disciplina specifica e regime fiscale agevolato analogo a quello del canone concordato.

- CONTRATTO TRANSITORIO: Tipologia di contratto di locazione abitativa di natura temporanea, disciplinata dall’art. 5 della Legge 431/1998, con durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 18 mesi. Il contratto è valido esclusivamente in presenza di una specifica esigenza temporanea, reale e documentabile, del locatore o del conduttore, che deve essere espressamente indicata nel testo contrattuale.
Elementi essenziali:
.Durata compresa tra 1 e 18 mesi, non prorogabile automaticamente.
.Indicazione e documentazione dell’esigenza temporanea.
.Utilizzo dello schema ministeriale tipo previsto dalla normativa vigente.
.Il canone è determinato liberamente dalle parti, oppure secondo i parametri degli Accordi Territoriali, ove previsto a livello locale.
In assenza di una concreta e comprovata esigenza transitoria, il contratto è soggetto a riqualificazione giudiziale e si trasforma in un ordinario contratto a canone libero della durata di 4 anni + 4.

- CONTRATTO 3+2: Tipologia di contratto di locazione abitativa a canone concordato, caratterizzata da una durata minima di tre anni con rinnovo automatico di ulteriori due anni, salvo disdetta nei casi previsti dalla legge.
Riferimento normativo: art. 2, comma 3, della Legge 431/1998.
Elementi essenziali:
.Durata iniziale obbligatoria di 3 anni.
.Rinnovo automatico di 2 anni alla prima scadenza.
.Canone determinato secondo gli Accordi Territoriali del Comune in cui è situato l’immobile.
.Accesso alle agevolazioni fiscali previste per il canone concordato.
Alla prima scadenza triennale, il locatore può negare il rinnovo esclusivamente per i motivi tassativi indicati dall’art. 3 della Legge 431/1998 (ad esempio necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria o di un familiare, ristrutturazione integrale, vendita a determinate condizioni). Il contratto 3+2 rappresenta la forma tipica della locazione a canone concordato e si distingue dal contratto 4+4, nel quale il canone è liberamente determinato dalle parti.