E - GLOSSARIO in collaborazione con Boreatti Colangelo Studio Legale Associato

23 July 2026

- EFFICIENZA ENERGETICA: Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e della Direttiva 2010/31/UE, per efficienza energetica di un edificio si intende la capacità che un bene immobile ha di ridurre il fabbisogno di energia necessaria per soddisfare le esigenze di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione, mantenendo condizioni di comfort ambientale.
La valutazione dell'efficienza energetica è espressa attraverso indicatori specifici che si traducono nelle cd "classi energetiche” riportate nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Un'elevata efficienza energetica incide direttamente sulla commerciabilità e sul valore di mercato dell’immobile, integrando le obbligazioni informative del mediatore immobiliare ai sensi dell'art. 1759 c.c. (obbligo di correttezza e trasparenza).

- EDILIZIA LIBERA: Rientrano nella categoria di “edilizia libera” gli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo (Permesso di Costruire, SCIA o CILA), in quanto considerati di modesta entità e privi di impatto urbanistico.
Rientrano nell’edilizia libera, ad esempio:
• interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio la tinteggiatura, la sostituzione delle pavimentazioni, la sostituzione di infissi o sanitari);
Tali lavori devono comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali, le norme di sicurezza, le prescrizioni antisismiche, le norme igienico-sanitarie e le disposizioni paesaggistiche o condominiali eventualmente applicabili.

- ELENCO MOROSITA': È un documento interno al condominio, utile per la trasparenza nella gestione e il recupero delle quote non versate, ma deve essere trattato nel rispetto della normativa sulla privacy. Costituisce indebita diffusione dei dati personali l’affissione da parte dell’amministratore di un condominio nella bacheca sita nell’androne del palazzo accessibile a terzi, di un elenco delle morosità relative ad un condomino con conseguente illogicità della condotta e responsabilità per il risarcimento del danno in tal modo prodotto che può essere provato anche in via presuntiva e liquidato equitativa mente.

- EREDITA': E' l'insieme dei rapporti giuridici patrimoniali e trasmissibili di cui era titolare una persona al momento della sua morte. Comprende sia attività (beni, diritti, crediti) sia passività (debiti e obbligazioni), che vengono trasferite agli eredi secondo le regole della successione. Ai sensi dell'art. 456 c.c. l’eredità si apre al momento della morte del de cuius e nel luogo del suo ultimo domicilio. Gli eredi possono accettarla espressamente o tacitamente, oppure rinunciarvi. Nel caso in cui l’accettino, l’accettazione può essere accettata puramente e semplicemente, con conseguente confusione tra patrimonio ereditario e personale, oppure con beneficio d'inventario, limitando la responsabilità dell’erede ai soli beni ereditati.